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Indizione delle ELEZIONI dei RAPPRESENTANTI dei corsisti, delle studentesse e degli studenti nei Consigli di classe e nell’Organo di Garanzia - A. S. 2019-2020

Circolare N°: 
27
Data di emissione: 
25/10/2019

Legnano, 25/10/2019

Al Presidente della Commissione elettorale - Sede

Al Direttore SGA - Sede

Ai Collaboratori del D.S. - Sede

All'Albo d'Istituto

Agli atti

OGGETTO: Indizione delle ELEZIONI dei RAPPRESENTANTI dei corsisti, delle studentesse e degli studenti nei Consigli di classe e nell’Organo di Garanzia - A. S. 2019-2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA I 'O.M. 15 luglio 1991 n 215 (e in particolare gli artt. 2, 6, 7, 9, 21 e 22, contenenti istruzioni per la composizione dei consigli di classe, sulla determinazione dell'elettorato attivo e passivo dei genitori degli alunni e sulla procedura semplificata per l'elezione delle rappresentanze dei genitori) modificata ed integrata dalle OO.MM. N.267 del 04 Agosto 1995, n.293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;

VISTO l'art. 5 del D.L.vo del 16 aprile 1994 n.297 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli Organi collegiali della scuola;

VISTA la nota MIUR 20399 del 1 ottobre 2019, relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico 2019/2020, con la quale si confermano le disposizioni precedenti;

VISTI il D.P.R. n. 249/98 ed il D.P.R. n. 235/07;

VISTO il verbale della Commissione Elettorale, con il quale vengono fissate le date, delle votazioni per il rinnovo annuale delle rappresentanze di studentesse e studenti negli Organi Collegiali per il giorno 31 ottobre 2019;

VISTA la C.M. n .78 del 08 settembre 2011;

VISTO il D.P.R. n. 263/2012;

VISTO il D.I. 12.03.2015;

VISTA la L.R. 1 agosto 1990 n.15,

DECRETA

Art. 1 – Sono indette per l'anno scolastico 2019/2020 le elezioni dei seguenti rappresentanti:

1. rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe – n. 3 studenti per classe;

2. dei rappresentanti degli studenti nell’Organo di Garanzia (rinnovo annuale) – n. 2 studenti.

Art. 2 - Le votazioni si svolgeranno il giorno 31 ottobre 2019 secondo le seguenti modalità:

1. Studenti (art. 7, comma 1, lett. a del DPR 263/2012): durante la prima ora di lezione si terrà l’assemblea di classe, costituzione e insediamento dei seggi elettorali (1 presidente e 2 scrutatori); a seguire le operazioni di voto, seguite dallo spoglio delle schede e dalla proclamazione degli eletti.

I docenti in servizio dei Consigli di livello sono delegati a presiedere le assemblee di classe che tratteranno il seguente ordine del giorno:

a. esame dei primi eventuali problemi della classe indicati dagli studenti e dall’insegnante che presiede l’assemblea;

b. comunicazioni sui compiti e sulle procedure di elezione dei n. 3 studenti nel consiglio di livello.

Al termine dell’assemblea si procederà alla costituzione in ciascuna classe dei seggi elettorali, formati da 1 presidente e 2 scrutatori. Per ragioni organizzative si costituiranno seggi comuni a più classi. Ciascun seggio sarà pertanto responsabile del voto e della verbalizzazione di tutte le classi che saranno state ad esso assegnate.

Il seggio deve rimanere aperto fino al termine delle attività didattiche per permettere a tutti i corsisti di esprimere il loro voto. Al termine delle operazioni di voto cominciano le operazioni di scrutinio dei voti e la relativa verbalizzazione.

Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe:

1. si può esprimere una sola preferenza;

2. tutti gli studenti sono elettori ed eleggibili;

3. non è ammesso il voto per delega;

4. in caso di parità si procede alla nomina del candidato più anziano;

5. vengono eletti n. 3 rappresentanti per classe.

Per l’elezione dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti nell’Organo di Garanzia:

1. Alle elezioni partecipano tutti gli studenti;

2. Vengono eletti n. 2 studenti per l’Organo di Garanzia;

3. E’ esprimibile una sola preferenza.

Art. 4 - Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli alunni iscritti all'Istituto.

Art. 5 - Le elezioni dei rappresentanti dei corsisti hanno luogo, per ciascuna sezione o classe attivate.

Art. 6 - Ogni Seggio elettorale è composto da un Presidente e da due Scrutatori ed è predisposta un'urna elettorale per ogni sezione o classe.

Art. 7 - Il Seggio predispone delle schede per l'espressione del voto costituite da fogli di eguale grandezza. All’interno di ogni scheda, prima della distribuzione agli elettori, il Presidente del seggio appone la propria firma.

Art. 8 - Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.

Art. 9- Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. In mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio.

Art.10 - Gli elettori, prima di ricevere la scheda, devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio.

Art.11 - Gli elettori possono esprimere fino a due preferenze.

Art.12 - In caso di omonimia nella lista, gli elettori debbono precisare la data di nascita nella preferenza espressa.

Art.13 - Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

Art.14 - Nell'ipotesi in cui due o più studenti riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.

Art.15 - Completate le operazioni di scrutinio, il Seggio proclama gli eletti.

Art,16 - Ciascun Presidente di seggio, subito dopo la proclamazione degli eletti, redige un conciso processo verbale che, sottoscritto dallo stesso e dagli Scrutatori, è trasmesso agli uffici di Segreteria.

Art. 17 - Degli eletti proclamati è data comunicazione mediante affissione all' Albo dell'Istituto.

Art. 18 - Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati, che ne abbiano interesse, possono presentare ricorso, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla Commissione elettorale, la quale decide entro i 5 giorni successivi.

Art. 19 - Alle Assemblee di classe partecipano tutti i docenti, ognuno per la propria classe.

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Alessandra Belvedere